Corsi e Aggiornamento FER

Obblighi

Il D.Lgs. n. 28/2011, attuativo della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ha introdotto l’obbligo:

  • di ricorrere alle FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) per coprire i fabbisogni energetici negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
  • di produrre la Certificazione Energetica (APE) degli edifici in caso di compravendita e locazione;
  • di ottenere la QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti alimentati da FER.

A chi sono rivolti i corsi?

La qualificazione riguarda, nello specifico, i professionisti che svolgono attività di Installazione e Manutenzione Straordinaria di impianti serviti da:

  • pompe di calore
  • sistemi solari termici
  • sistemi solari fotovoltaici  
  • sistemi geotermici a bassa entalpia
  • caldaie, caminetti e stufe a biomassa

Domanda di Iscrizione

Per iscriverti ai Corsi scarica la seguente domanda di iscrizione:

Dopo averla compilata inviala via e-mail a info@l-hub.net: verrai ricontattato per tutti i dettagli.

In particolare, il dispositivo legislativo per i Professionisti che all’agosto 2013 risultano:

  • già abilitati ai sensi del D.M. 37/08  impone corsi di aggiornamento di 16 ore,
  • non ancora abilitati ai sensi del D.M. 37/08, art. 4, comma 1, lett. c)  impone un corso di qualificazione di 80 h con esame finale.

La legge nazionale ha demandato la regolamentazione dei suddetti corsi alle Regioni e Province autonome.

I requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 37/08, art. 4, c. 1, lett. c), sono:

  • titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale e periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

Sia il documento n. 14/078/CR08bis/C9 e s.m.i. che la Delibera Puglia hanno dimenticato i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lett. d), ovvero:

  • prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato.

Struttura dei Corsi

La Regione PUGLIA, con Delibera n. 2176 del 28/12/2016, ha stabilito che:

  1. i corsi di aggiornamento di 16 ore sono rivolti a tutte le categorie di installatori già abilitati, a partire dal 4 agosto 2013, ai sensi del D.M. 37/08.
    L’aggiornamento è obbligatorio, a norma del comma 1 del comma 1, lett. f) dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 28/11. I destinatari sono pertanto tenuti a partecipare alle attività formative di aggiornamento secondo la periodicità triennale condivisa nel documento n. 14/078/CR08bis/C9 approvato in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome e sue successive modifiche ed integrazioni. Fermo restando quanto previsto dal documento n. 14/078/CR08bis/C9 e s.m.i., l’obbligo decorre dalla data di adozione della Delibera regionale. L’aggiornamento così effettuato assolve l’obbligo sino al 31/12/2019, così come specificato nella modifica del documento approvata in data 22/12/2016.
  2. I corsi di formazione di 80 ore sono rivolti ai soli soggetti che a far data dal 4 agosto 2013 abbiano inteso o intendano abilitarsi ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c)*, del DM 37/08.
    I corsi di cui sopra possono essere erogati da Organismi formativi accreditati ai sensi della D.G.R. n.195/12 e s.m.i., Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale di impiantisti e manutentori, o da Organismi formativi appositamente autorizzati ai sensi del quadro normativo vigente.

Proposta operativa

Nel corso teorico-pratico verranno trattate le seguenti tematiche FER:

  • pompe di calore, solare termico, ma soprattutto
  • sistemi ibridi ed integrati, ovviamente con applicazioni sulle soluzioni Immergas;
  • si farà anche qualche cenno alla biomassa, come richiesto dalla Delibera regionale.

 Il corso da  16 h avrà durata di 2 giorni (consecutivi o non) da 8 ore ciascuno.

A fine corso l’ENTE FORMATORE ACCREDITATO rilascerà agli installatori l’attestato di frequenza.

Perché decidere di seguire il Corso?

Il corso, di aggiornamento o qualificazione che sia, non va visto come un obbligo ma come un’opportunità!

La qualificazione FER, infatti, va considerata come:

  • una crescita professionale sulle nuove tecnologie (utile, quindi, per operare con competenza e in sicurezza;
  • uno strumento per lavorare meglio e di più in un mercato, quello dei sistemi ibridi e delle rinnovabili in generale, in forte ascesa che creerà anche selezione tra i professionisti, dato che saranno gli utenti stessi a richiedere la “qualifica FER”.

Il CONTO TERMICO 2.0 (Decreto 16/02/2016), ad esempio, nella procedura di accesso agli incentivi richiede, fra i documenti da presentare al GSE, la:

Dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore aventi i requisiti professionali di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011”.

In tutti gli articoli e sui siti del settore, inoltre, si dice espressamente che chi non si aggiorna non può rilasciare la Dichiarazione di conformità.

Attraverso il Catasto degli impianti termici, infine, le singole Regioni hanno la possibilità di monitorare a livello informatico gli impianti realizzati dai singoli installatori, individuando anche le tipologie di generatori inseriti.

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